Luogo di deposito dell’istanza
L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come
modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto
2013 n.98, prevede che “la domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di
un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia. In caso di più domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo
territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell’istanza”.
Tenuto conto di tale disposizione,
rilevante ai fini della individuazione dell’organismo competente a
ricevere l’istanza di mediazione, va chiarito che la domanda di
mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione
accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo
del giudice territorialmente competente per la controversia che si
intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà
conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi
secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della
circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la
controversia.
Ai fini della esatta individuazione
della sede principale o della sede secondaria è condizione necessaria
che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero
vigilante mediante la compilazione e trasmissione della modulistica al
tal uopo predisposta da questa amministrazione e visibile sul sito
www.giustizia.it .
La suddetta compilazione e trasmissione
può avvenire al momento della richiesta di iscrizione al registro degli
organismi di mediazione ovvero in un momento successivo.
È altresì condizione necessaria
l’adozione, da parte di questa amministrazione, del provvedimento di
iscrizione ovvero di modifica di esso in relazione ad ogni eventuale
successiva richiesta di integrazione delle sedi.
Va peraltro ribadito che la previsione
di un criterio territoriale di individuazione dell’organismo di
mediazione competente esige che tutte le sedi, anche secondarie, siano
organizzate in modo tale da poter assicurare agli utenti un servizio
efficiente e stabile.
Tale obiettivo dovrà essere assicurato da ciascun organismo di mediazione e sarà oggetto di verifica e controllo, anche in sede ispettiva, da parte del Ministero della giustizia.
Tale obiettivo dovrà essere assicurato da ciascun organismo di mediazione e sarà oggetto di verifica e controllo, anche in sede ispettiva, da parte del Ministero della giustizia.
Sintesi conclusiva del principio espresso
la individuazione dell’organismo di
mediazione competente a ricevere l’istanza va fatta tenuto conto del
luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie;
condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente
comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento di
iscrizione.
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